: ai sensi dell’art. 161 c.p., la sospensione e l’interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere; della metà nei casi di recidiva, delinquenza abituale e https://bookmarking1.com/story18491770/la-regla-2-minuto-de-reati-truffa-e-iva-non-versata